Anche per il 2023 è riconosciuto, con le medesime modalità e con gli stessi criteri contenuti nella Legge di Bilancio 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
L’esonero è riconosciuto: in via generale in misura pari al 2% e in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a € 1.923.
Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Premessa
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. Legge di Bilancio 2023, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, all’art. 1, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
La normativa del 2022
L’esonero in questione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, Legge 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto “Aiuti-bis”) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
Approfondimenti
La circolare INPS n. 43 del 2022, aveva precisato che nel mese di competenza di dicembre 2022 la riduzione in esame era riconosciuta sia con riferimento alla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia con riferimento all’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro. Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva erano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) fosse inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, la riduzione di cui trattasi era riconosciuta anche con riferimento ai ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superava nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Inoltre, la medesima circolare precisava che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stava fruendo della riduzione contributiva, cessava prima di dicembre 2022, la riduzione poteva essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei fosse inferiore o uguale a 2.692 euro, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguivano oltre l’anno.
Gli ulteriori chiarimenti dell’INPS
L’INPS, con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal successivo Decreto “Aiuti-bis”, ha chiarito che la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
!!Attenzione!!
L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro. Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Le novità disposte dalla Legge di Bilancio 2023
L’art. 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
!!Attenzione!!
Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
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